Art. 4.

      1. In ciascuna fase della filiera, gli imprenditori che applicano il sistema obbligatorio di tracciabilità sono tenuti a conformare la propria attività a princìpi etici, con particolare riguardo alla tutela dei lavoratori, in specie dei minori, allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente.
      2. Il rispetto dei princìpi etici di cui al comma 1 è documentato secondo un piano di controllo validato da organismi terzi riconosciuti dall'Unione europea, al fine dell'ottenimento della certificazione etica del prodotto.